Il casellario giudiziale (detto anche casellario giudiziario), nell’ordinamento giuridico italiano, è uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni tribunale ordinario della Repubblica italiana, con lo scopo di raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa, in modo tale che sia sempre possibile conoscere l’elenco dei precedenti penali e civili di ogni cittadino.
Il certificato del casellario giudiziario può essere di tre tipi:
CERTIFICATO GENERALE
CERTIFICATO PENALE
CERTIFICATO CIVILE
Il certificato generale viene utilizzato in caso di assunzioni da parte di Pubbliche
Amministrazioni, per la richiesta del permesso di soggiorno, per le pratiche di
adozione, ecc
e contiene le sentenze passate in giudicato a carico del richiedente in materia penale, civile ed amministrativa.
Il certificato penale contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi ma non riporta le condanne pronunciate dal giudice di pace, quelle per contravvenzioni punibili con la sola ammenda o per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, così come le condanne per reati estinti.
Il certificato civile, infine, contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008) e i provvedimenti di espulsione
Tutti e tre i tipi di certificato possono essere richiesti dal diretto interessato a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza e senza la necessità di precisare l’uso a cui è destinato il certificato stesso.
All’atto della presentazione va esibito un documento di identità valido che può essere sostituito da un documento di riconoscimento equivalente quale: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi o tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La richiesta può essere presentata anche tramite un delegato provvisto di documento di identità; in questo caso alla domanda dovrà essere allegata fotocopia completa e leggibile di un documento d’identità del richiedente.
In caso di minori la domanda va presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale, mentre per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore (allegare il decreto di nomina).
Il certificato generale del casellario giudiziale può essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni e dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione.
Il rilascio del certificato generale del casellario giudiziale è gratuito se viene richiesto in occasione di controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria, di procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione oppure nei casi in cui la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio, in tutti gli altri casi devono essere sostenuti i seguenti costi:
– 1 marca da bollo da 16 euro;
– 1 marca per diritti da 3,68 euro se il certificato è richiesto senza urgenza;
– 1 marca per diritti da 7,36 euro se il certificato è richiesto con urgenza.
La validità del certificato ha la durata di 6 mesi dalla data del rilascio.