I lavoratori che operano all’estero e con residenza fiscale in Italia sono spesso assoggettati a doppia imposizione, in considerazione del fatto che i lavoratori sono soggetti passivi di imposta sia nel nostro Stato che in quello ove prestano lavoro. L’art. 165 del Tuir ha previsto al riguardo particolari disposizioni per concedere una detrazione irpef dello imposte estere assolte sullo stesso reddito.
In particolare l’articolo 165 del Tuir prevede che nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo partecipa anche un reddito estero, le imposte che sono state pagate a titolo definitivo sono comunque ammesse in detrazione dall’irpef netta dovuta sino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo. Pertanto si ammette la detrazione dall’irpef del tributo estero corrispondente alla quota dell’irpef lorda relativa al reddito estero (quota determinata come prodotto tra irpef lorda dovuta e rapporto tra reddito estero e reddito complessivo).
Questo è il valore limite del credito in commento, mentre il secondo limite è rappresentato dall’irpef netta (relativa all’anno in cui è stato prodotto il reddito estero) dovuta. In sostanza anche se attraverso il primo meccanismo viene calcolato un determinato importo, tale imposto non potrà in ogni caso essere superiore all’imposta netta italiana (in caso contrario lo Stato italiano pagherebbe ad uno Stato estero una parte delle tasse dovute).
Ulteriore limite è invece quello derivante dall’art. 165 comma 10, in base al quale qualora il reddito estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente. Dal confronto dei tre meccanismi sopra descritti (irpef netta, quota di irpef lorda che è riferibile ai redditi esteri e limite previsto dall’art. 165 del comma 10)
Infine ulteriore requisito fondamentale per la fruizione del credito in commento riguarda la definitività delle imposte estere, e tale requisito viene ad essere soddisfatto quanto il tributo sia irripetibile e non quanto lo stesso non sia più accertabile (non devono quindi essere tributi versati in acconto o suscettibili di generare rimborsi).
Lo Spid e l’identità digitale unica per l’accesso ai servizi on-line
L’ Agid (agenzia per l’Italia digitale) ed il Garante per la protezione dei dati personali prevedono di varare, entro la data di Dicembre 2015, le prime identità digitali che consentiranno a cittadini e imprese di accedere ai servizi on line offerti da società private e pubbliche amministrazioni.
L’Agid ha infatti emanato i quattro regolamenti tecnici che sono necessari all’avvio dello Spid (Sistema pubblico per l’identità digitale) in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 64 del codice dell’amministrazione digitale ed al Dpcm datato 24 Ottobre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 9 dicembre 2014. Le prime amministrazioni che hanno permesso l’accesso tramite Spid sono state Inail, Inps e Agenzia delle Entrate; le altre hanno l’obbligo di aderire a Spid entro i 24 mesi successivi all’accreditamento del primo gestore di identità digitale. L’identità Spid è infatti costituita dalle credenziali erogate, attraverso richiesta e identificazione dell’utente, dagli identify provider o gestori di identità digitale (in questo caso parliamo di aziende che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti tecnici e che dal 15 Settembre 2015 hanno la possibilità di fare richiesta all’Agenzia per l’Italia digitale).
Attualmente per l’accesso ai servizi forniti da ogni ente occorre identificarsi tramite un diverso identificativo e password, ma con il varo dello Spid il cittadino avrà la possibilità di identificarsi solo una volta presso uno dei gestori di identità digitali e utilizzare tale autentificazione con qualunque erogatore di servizi online, pubblico e privato, residente all’interno dell’UE. Gli utenti hanno a disposizione diverse identità digitali con alcune informazioni obbligatorie quali codice fiscale, nome, cognome, luogo, data di nascita, sesso, ecc. Le identità digitali sono rilasciate attraverso la presentazione di un modulo di richiesta (distinto a seconda che si tratti di persona giuridica o persona fisica) con tutte le informazioni necessarie per il rilascio dello Spid. E’ possibile effettuare l’identificazione tramite documenti digitali di identità, altre identità Spid o firma elettronica.